Art. 1 - Costituzione e durata
E’ costituita l' Associazione Culturale "RossoAOvest ".
L'Associazione RossoAOvest è apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede nel Comune di Verona, in Via Scrimiari n. 55.
La sede potrà essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con deliberazione del Consiglio Direttivo. Trasferimenti di sede in comuni diversi dovranno essere adottati con delibera dell'Assemblea dei Soci.
L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà aprire altre sedi secondarie, filiali ed uffici in tutto il territorio nazionale.
Art. 3 - Scopi dell'Associazione
L'Associazione si propone di esplorare le direzioni espressive e comunicative nel contesto del tango argentino, attraverso il legame esplicito e implicito tra ballo, musica, fotografia, letteratura, teatro, pittura, cinema e altre eventuali forme artistico-culturali.
A tal scopo l'Associazione ha lo scopo di promuovere:
lo studio di storia e tradizione del tango argentino, nonché la ricerca creativa di una sua evoluzione culturale ed artistica;
l'aggiornamento e la crescita artistico-culturale dei Soci attraverso incontri, dibattiti, seminari, cicli di lezioni, corsi di formazione artistica, laboratori con attività di studio e di ricerca;
l'organizzazione di attività; ed eventi artistico-culturali che possano contribuire alla diffusione e al dibattito dell'arte e della cultura nelle direzioni del tango;
la realizzazione di una milonga, ovvero di una serata di ballo, in cui venga favorita l'espressione del sincretismo artistico attraverso mostre e proiezioni audiovisive, esecuzioni di musica dal vivo e presentazione di opere artistiche;
la diffusione delle finalità dell'Associazione tramite Internet, con la realizzazione di un sito web, ed eventualmente tramite la realizzazione di un periodico su carta;
la realizzazione di opere multimediali tendenti a diffondere le attività dell'Associazione e dei suoi Soci;
la collaborazione con Enti ed Associazioni che perseguano attività analoghe o affini.
Compatibilmente con gli scopi non lucrativi dell'Associazione e volte a favorirne la gestione economica delle iniziative e delle attività con il loro totale reimpiego nelle attività in oggetto, l'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali.
L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni attività lecita e compatibile con gli scopi sociali.
Alle attività sociali possono partecipare i Soci e gli invitati.
Per lo svolgimento delle attività sociali potranno essere richiesti ai Soci contributi specifici. Qualora nello svolgimento di attività sociali si dovesse configurare secondo la legge civile e fiscale l'esercizio di attività commerciali, queste saranno contabilizzate separatamente dalle attività generali dell'Associazione.
Art. 4 - Soci
Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, e condividendone lo spirito e gli ideali democratici, ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo, senza discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario e la durata è indeterminata nel tempo fino al decesso del Socio stesso, fermo restando il diritto di recesso.
Fanno parte dell'Associazione i Soci Fondatori, Ordinari e Onorari.
Sono Soci Fondatori le persone che hanno costituito l'Associazione e sono elencati nell'Atto Costitutivo dell'Associazione stessa; sono esonerati dal pagamento della quota annuale;
Sono Soci Ordinari le persone o Enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
Il Consiglio Direttivo può nominare anche dei Soci Onorari scelte tra quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione stessa, o perché si sono particolarmente distinti nel campo artistico-culturale. I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa, non partecipano all'Assemblea dei Soci e non sono eleggibili nelle cariche sociali.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione. L'ammissione all'Associazione è accolta se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio Direttivo non si sarà espresso negativamente. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un rappresentante della stessa designato con apposita deliberazione.
L'esclusione di un Socio dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo qualora:
a) il Socio abbia tenuto un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione, non abbia osservato lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi statutari;
b) il Socio sia inadempiente agli obblighi e/o obbligazioni assunte nei confronti di terzi per conto dell'Associazione;
c) siano intervenuti gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
d) il Socio non sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Il Socio soggetto ad esclusione o al quale sia stata negata l'ammissione ha il diritto di presentare ricorso motivato al Consiglio Direttivo stesso entro 30 giorni. In tal caso, la qualità di Socio resta sospesa fino alla decisione inappellabile del Consiglio Direttivo.
Il numero dei Soci è illimitato. Ogni Socio deve essere registrato sull'apposito Registro Soci.
Tutti i Soci Fondatori e Ordinari hanno il diritto di:
I) di partecipare a tutte le attività associative, previo l'adempimento degli eventuali obblighi e delle obbligazioni che esse comportano, e di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
II) di partecipare alle Assemblee, se maggiorenni con diritto di voto;
III) di essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione;
IV) di consultare le deliberazioni e i libri sociali.
Tutti i Soci hanno il dovere di:
I) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dali organi associativi;
II) adempiere, nei modi e termini previsti, agli obblighi e obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione.
Art. 5 - Gli Organi dell'Associazione
Sono Organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Collegio dei Garanti.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese sostenute in relazione agli incarichi ricevuti, nei modi e nelle forme stabilite dalla disciplina fiscale. Le cariche sono rinnovabili.
La prima nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente è a carico dell'Assemblea Costituente dei Soci Fondatori.
Art. 6 - L'Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.
L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari che sono in regola con il pagamento delle quote associative.
E’ di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea nomina tra i partecipanti il Segretario.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo degli associati, per deliberare sulle seguenti materie:
l'elezione del Consiglio Direttivo;
la nomina del Collegio dei Garanti;
l'approvazione del Regolamento interno;
l'approvazione del programma delle attività e del bilancio preventivo;
la definizione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
l'approvazione della relazione sull'attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
l'approvazione delle attività e delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
la ratifica dei provvedimenti di propria competenza, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
fissare l'ammontare di contributi speciali a carico degli Associati.
E' convocata invece in seduta straordinaria per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, nonché per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a favore di Associazioni o Enti aventi scopi similari e comunque non a scopo di lucro.
La convocazione deve avvenire mediante comunicazione dell'ordine del giorno - con indicazione di luogo, data e orario della riunione e modalità di votazione - che deve essere fatta pervenire ai Soci almeno dieci giorni prima della data prevista, secondo la modalità; indicata al momento della richiesta di ammissione.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è conservato, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.
Art. 7 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Nella sua prima seduta di ogni mandato elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e affida incarichi agli altri componenti.
Il Consiglio si riunisce su convocazione scritta del Presidente o richesta di almeno due terzi dei componenti. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della riunione a mezzo posta o almeno quattro giorni prima a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo:
svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
può emanare Regolamenti e norme interne nel rispetto del presente Statuto;
redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre, e il Bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questi potrà essere sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non potrà essere superiore ad un terzo dei componenti. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
Art. 8 - Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.
Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e la rappresenta in giudizio.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo.
E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie quietanze.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vice Presidente.
In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Art. 9 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e, in caso di mancanza, fino a quando il Consiglio Direttivo non avrà designato al suo interno un nuovo Presidente.
Art. 10 - Il Collegio dei Garanti
L'Assemblea dei Soci può nominare un Collegio dei Garanti composto da tre membri di cui almeno uno scelto tra i Soci Fondatori. I Garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
E' un organo di garanzia con funzioni arbitrali.
Decide su ogni controversia insorta tra gli organi dell'Associazione o tra questi ultimi e i Soci, e tra io Soci tra di loro su questioni attinenti la vita dell'Associazione o la gestione del Patrimonio e delle somme incassate, nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione inappellabile da comunicarsi agli interessati entro 30 giorni dall'ultimo atto istruttorio. Il giudizio deve garantire il diritto al contraddittorio.
Art. 11 - Il Patrimonio
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
beni mobili e immobili acquistati dall'Associazione destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
proventi derivanti dal proprio patrimonio;
ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate;
attività marginali di carattere commerciale.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 12 - Il Bilancio
Il Bilancio consuntivo dell'Associazione è annuale e decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea, entro il giorno 30 di aprile dell'anno successivo.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 13 - Modificazioni dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 14 - Scioglimento dell'Associazione
Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione saranno devoluti ad altre Associazioni o Enti operanti in identico od analogo settore, e comunque no-profit.
Art. 15 - Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs. n° 460 del 1997 e alle loro eventuali successive variazioni.
Verona, 1 marzo 2006
IL PRESIDENTE
Lidia Pieri